Art. 2.

      1. All'articolo 145 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, in caso di cambio di domicilio o di residenza di uno dei due coniugi, il giudice, valutando le richieste di entrambi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di affidamento condiviso, la residenza anagrafica dei figli minori è fissata presso entrambi i genitori».